Abusi edilizi: l’ordine di demolizione agli eredi

(Articolo)

È legittimo notificare agli eredi l’ordine di demolizione di un’opera abusiva?

L’ordine di demolizione è soggetto a prescrizione?

Quali rimedi giuridici possono attivare gli eredi?


Queste le tre più frequenti domande in materia di manufatti abusivi ereditati.

Con il presente articolo si vuole dare una, seppur sintetica, risposta a questi tre importanti interrogativi che spesso affliggono gli eredi destinatari di un ordine di demolizione.


È legittimo notificare agli eredi l’ordine di demolizione di un’opera abusiva?

Sì. Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con l’immobile tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (così anche Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n.9).

Questo perché la misura dell’ordine di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi è volta a ripristinare l’ordine materiale delle cose, prima ancora che l’ordine giuridico, in quanto alterato a mezzo della sopravvenienza del manufatto privo di un giusto titolo.

Quindi, l’ordine di demolizione non ha il compito di sanzionare il comportamento che ha dato origine al procedimento penale (già sanzionato con sentenza di condanna) ma rappresenta una misura ripristinatoria dell’ordine urbanistico quale si presentava in origine, per questa ragione ne rispondono anche gli eredi.

L’ordine di demolizione è soggetto a prescrizione?

No. Una costruzione abusiva, quindi costruita senza giusto titolo edilizio (permesso di costruire, segnalazione certificata…) dà luogo contestualmente sia ad un reato (abuso edilizio) sia ad un illecito amministrativo. 

Mentre il reato è soggetto alle ordinarie regole in materia di prescrizione, per giurisprudenza costante, l’ordine di demolizione, in quanto esercizio dei poteri amministrativi repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione.

Quali rimedi giuridici possono attivare gli eredi?

Se sussistono i presupposti previsti dalla legge sarà possibile proporre incidente di esecuzione al giudice competente, al fine di chiedere la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione.

La sanzione dell’ordine di demolizione fugge, infatti, alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, consentita solo in presenza di determinazioni della pubblica amministrazione o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente.

Al riguardo, il giudice dell’esecuzione – investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – è tenuto a esaminare possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento: b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Cassazione penale sez. III, 19/12/2019, n.10393).

Inoltre, in tema di reati edilizi, compete al giudice dell’esecuzione anche la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34.


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